Registrazione telematica del contratto preliminare di compravendita.
Dal 7 marzo 2023 entra in vigore il nuovo servizio proposto dall’Agenzia delle Entrate che consente di registrare online, senza la necessità di andare in ufficio, anche il contratto preliminare di compravendita attraverso il modello “Registrazione di atto privato”.
“La richiesta di registrazione può essere inviata, insieme agli eventuali documenti da allegare, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata dell’apposito sito.
Il contratto preliminare, a cui poi sussegue il vero e proprio contratto, rappresenta un atto attraverso cui le parti in causa promettono di stipulare il futuro contratto definitivo di vendita presso il notaio.
Mentre prima il contratto preliminare prevedeva che le parti in causa o l’intermediario dell’affare si recassero presso l’Agenzia delle Entrate per la registrazione, adesso grazie all’estensione della Registrazione dell’atto privato, questa attività potrà essere svolta in maniera telematica.
E’ anche possibile ottenere il calcolo automatico delle imposte (registro e bollo), che possono essere versate richiedendo l’addebito sul conto corrente.
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DI SEGUITO LE INFORMAZIONI PUBBLICATE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2023
Il preliminare è il contratto con il quale le parti in causa si obbligano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto (il contratto definitivo).
Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.).
I contratti preliminari sono soggetti a registrazione in termine fisso (art. 10 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26/04/1986 N. 131), entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
La registrazione del contratto preliminare può essere effettuata tramite compilazione via web o presentando presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello di richiesta di registrazione atti privati (modello RAP).
Per i contratti preliminari è dovuta l’imposta fissa di registro di 200 euro. Inoltre, in aggiunta all’imposta fissa:
- Se il contratto prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica l’aliquota dello 0,5% su detto importo;
- Se il contratto prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA si applica l’aliquota del 3% su detto importo; la stessa aliquota deve essere applicata sulla dazione di somme a titolo di caparra penitenziale;
- Se il contratto contiene la pattuizione sia di caparre che di acconti, il pagamento dovuto ammonta a un importo pari alla somma tra l’imposta fissa di 200 euro, l’importo che si ottiene applicando il 3% al valore dell’acconto e della caparra penitenziale e l’importo che si ottiene applicando l’aliquota dello 0,5% al valore della caparra confirmatoria.
In tutti i casi predetti, l’imposta proporzionale pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Inoltre, per i contratti presentati in forma scritta è dovuta l’imposta di bollo di 16 euro. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
Per informazioni o chiarimenti mi puoi contattare al 3486991798 – Leo.